Clausole vessatorie per i consumatori. Con questa accusa l’Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mette nel mirino nove società di serie A. La contestazione riguarda l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuo e del biglietto per una singola partita di nove società di calcio di Serie A non rispettose di alcuni diritti dei consumatori a chiedere i rimborsi. L’Antitrust ha terminato i procedimenti istruttori per le società in questione che sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.

Più in dettaglio, come spiega l’Antitrust con un comunicato:

Per le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune  clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.

Per il Cagliari Calcio l’autorità:

ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.

Per il Milan e l’Udinese invece:

l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti

L’Autorità ha stabilito che un estratto dei provvedimenti rimanga pubblicato sui siti web delle società interessate per 30 giorni di fila.

 

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ultimo aggiornamento: 13-11-2020


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